PARTE
PRIMA
GENERALITA'
Art. 1
Costituzione e denominazione
1.1 L'Associazione ha la
denominazione "AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA SEZIONE
DI SIRACUSA - ONLUS", e potrà
utilizzare la formula abbreviata di "AIL
SIRACUSA - ONLUS".
1.2 L'Associazione ha personalità
giuridica riconosciuta.
1.3 L'Associazione dovrà
utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, la locazione "Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale"
o l'acronimo "ONLUS".
Art. 2
Sede
2.1 L'Associazione ha sede a Siracusa.
Art. 3
Durata e carattere dell'associazione
3.1 L'Associazione ha durata
illimitata e può essere sciolta in
qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci
effettivi con la presenza ed il voto di almeno
3/4 del numero dei soci stessi e a mente del
successivo art. 25.
3.2 L'Associazione ha carattere
volontario, non ha scopo di lucro ed è
costituita con finalità esclusivamente
di solidarietà sociale.
Art. 4
Scopi dell'associazione
4.1 L'Associazione ha lo
scopo di operare nella provincia di Siracusa
per contribuire a sostenere i costi delle
ricerche scientifiche sulle leucemie, i linfomi
ed altre emopatie dei bambini e degli adulti
e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza
socio-sanitaria in favore dei leucemici ed
altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando
il volontariato senza fine di lucro, in armonia
con le finalità statutarie ed operative
della "Associazione Italiana contro le
Leucemie-Linfomi e mieloma ONLUS" con
sede in Roma, riconosciuta con il Decreto
del Presidente della Repubblica n. 481 del
19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso
il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata
pre brevità "AIL".
4.2 Di conseguenza, l'Associazione
potrà patrocinare, promuovere, organizzare,
gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, msnifestazione,
pubbllicazione ed attività per:
a) contribuire agli impegni
necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti
a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia,
patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia
delle leucemie e dei linfomi;
b) promuovendo il contatto
e la collaborazione tra i gruppi di ricerca
e assistenza esistenti, incoraggiando gli
studi e le ricerche per la prevenzione e
la cura delle leucemie e dei linfomi;
c) promuovere ogni opportuna
iniziativa anche per attuare il coordinamento
sinergico tra le varie associazioni idonee
a soddisfare compiutamente l'assistenza
domiciliare ai pazienti;
d) nell'ambito di quanto
previsto al punto b), promuovere la formazione
di nuovi ricercatori;
e) facilitare gli scambi
di informazione scientifica, patrocinare
e organizzare convegni, sollecitando l'intervento
e la collaborazione delle Autorità,
di Enti, Istituzioni, Società e privati
cittadini mediante divulgazione delle conoscenze
relative alle leucemie e ai linfomi, alla
loro importanza sociale, e al ruolo che
esse rivestono come fronte d'avanguardia
nella lotta contro i tumori maligni;
f) collaborare con gli
organi legislativi e di governo, statali,
regionali, e degli altri enti locali per
la corretta applicazione delle norme vigenti,
per la formulazione di piani e programmi
di studio, di nuove leggi e provvedimenti,
esplicando, ove occorra, opera di persuasione
e stimolo;
g) collaborare con le
Autorità, con gli istituti ed i servizi
dipartimentali universitari e con le altre
istituzioni competenti nell'organizzazione
e nel miglioramento sia dei servizi, delle
strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza
sanitaria che di quella sociale in favore
dei leucemici ed altri emopatici e delle
loro famiglie.
4.3 Ai fini predetti l'Associazione
si avvarrà dei mezzi finanziari di
cui potrà disporre in proprio ovvero
convenzionandosi con enti pubblici e con privati.
Le dette attività potranno essere gestite
in proprio o per conto altrui e anche tramite
terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere
attività diverse da quelle sopra menzionate
ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
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