Statuto

GENERALITA’
Art. 1
Costituzione e denominazione

1.1 L’Associazione ha la denominazione “AIL – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE – LINFOMI E MIELOMA SEZIONE DI SIRACUSA – ONLUS”, e potrà utilizzare la formula abbreviata di “AIL SIRACUSA – ONLUS”.

1.2 L’Associazione ha personalità giuridica riconosciuta.

1.3 L’Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locazione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2
Sede

2.1 L’Associazione ha sede a Siracusa.

Art. 3
Durata e carattere dell’associazione

3.1 L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci effettivi con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 25.

3.2 L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Art. 4
Scopi dell’associazione

4.1 L’Associazione ha lo scopo di operare nella provincia di Siracusa per contribuire a sostenere i costi delle ricerche scientifiche sulle leucemie, i linfomi ed altre emopatie dei bambini e degli adulti e per il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative della “Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e mieloma ONLUS” con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata pre brevità “AIL”.

4.2 Di conseguenza, l’Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, msnifestazione, pubbllicazione ed attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie e dei linfomi;

b) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie e dei linfomi;

c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l’assistenza domiciliare ai pazienti;

d) nell’ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;

e) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e ai linfomi, alla loro importanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

g) collaborare con le Autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

4.3 Ai fini predetti l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n. 1 e n. 197 del 1991, l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o di Società che a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all’art. 17 C.C., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

5.2 L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

Art. 6
Soci

6.1 L’Associazione si compone di soci effettivi.

6.2 Sono soci effettivi coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo nonchè le persone fisiche e giuridiche che, attraverso esplicita domanda e previa presentazione di due persone gia socie, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione.

6.4 I soci effettivi partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto.

6.5 La qualifica di socio effettivo è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell’art. 24 del codice civile;

b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il socio ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accettati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità;

c) n. 3 assenze ingiustificate e consecutive alle Assemblee dei Soci.

Art. 7
Patrimonio e bilancio

7.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote versate dai soci effettivi;

b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;

c) donazioni, eredità e legati;

d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonchè di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative promosse nell’interesse della Associazione e da questa autorizzate;

f) da ogni altra entrata.

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell’Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 L’esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell’anno in corso.

7.5 E’ fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

7.6 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO

Art. 8
Organi

8.1 Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Presidente e due Vice Presidenti;

4) il Collegio dei Revisori.

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9
Partecipazione all’Assemblea

9.1 I soci effettivi hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell’Associazione che sono presiedute dal Presidente. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei Revisori e il comitato scientifico senza diritto di voto. In mancanza del Presidente, l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, in ordine di anzianità anagrafica, ovvero dal consigliere più anziano.

Art. 10
Competenze dell’Assemblea

10.1 È di competenza dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) determinare le quote dei soci effettivi, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;

b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;

d) eleggere il Presidente dell’Associazione e i due Vice presidenti, con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo, in caso di impedimento o assenza, disgiuntamente e in ordine di anzianità anagrafica, anche nella rappresentanza dell’Associazione;

e) discutere e deliberare l’approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio di amministrazione;

f) deliberare l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati quando soggetti all’autorizzazione governativa ai sensi dell’art. 17 del codice civile.

10.2 In sede straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.